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Lo Statuto


STATUTO DI ANPACA
Associazione Nazionale per il Coordinamento dei Patti Territoriali
e dei Contratti d'area per lo Sviluppo Locale


Art. 1 - Denominazione, sede, durata

E’ costituita un’associazione non riconosciuta denominata "Associazione Nazionale per il Coordinamento dei Patti Territoriali e dei Contratti d'area per lo Sviluppo Locale" in breve "A.N.P.A.C.A.".
L’Associazione ha sede in Roma, Via degli Uffici del Vicario 49, altre sedi potranno essere istituite su decisione del Consiglio Direttivo.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi dell’Associazione

L’Associazione non ha fini di lucro.
Scopo della Associazione è quello di promuovere e rilanciare lo sviluppo locale attraverso l’esperienza della Programmazione Negoziata.
A tal fine l’Associazione prioritariamente intende dare il proprio contributo sui seguenti temi:

1. Rendere organico e funzionale il confronto fra responsabili unici dei Contratti d’area, Soggetti responsabili dei patti territoriali e altri organismi di Sviluppo Locale;

2. Affrontare organicamente le problematiche di carattere tecnico-normativo e procedurale di cui al Comitato tecnico composto dal Ministero Attività Produttive, dalle Banche concessionarie e da rappresentati dei soggetti responsabili e responsabili unici;

3. Affrontare e creare un tavolo tecnico con il sistema bancario – ABI - ed assicurativo, data la specificità delle esigenze delle imprese finanziate attraverso gli strumenti dei patti territoriali e dei  contratti d’area;

4. Creare un collegamento funzionale con i Ministeri, le Regioni e la Unione Europea in merito all’individuazione ed attuazione degli strumenti di programmazione negoziata e di sviluppo locale;

5. Contribuire, con e nel territorio, alla definizione di strategie di sviluppo  attraverso lo stimolo e l’utilizzo organico e funzionale della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica;

6. collaborare con le Regioni nell'attività di regionalizzazione degli strumenti di Programmazione negoziata.
Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione sviluppa consulenze, ricerche, studi, seminari, campagne di sensibilizzazione, attività di formazione e quant'altro ritenuto utile per promuovere lo sviluppo locale.

Art. 3 - Associati

Possono aderire all’Associazione:

- i Soggetti Responsabili dei Patti Territoriali;

- i Responsabili Unici dei Contratti d’area;

- le società di gestione degli strumenti di programmazione negoziata;

- le Provincie e Comuni;

- i Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale;

- i Consorzi per i Nuclei di Industrializzazione.

Art. 4 - Assunzione della qualifica di associato

Per l’adesione all’Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. Contro l’eventuale rigetto è ammesso ricorso alla Assemblea degli Associati da presentarsi, pena l’inammissibilità, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
La delibera di ammissione verrà comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soggetti interessati che dovranno provvedere al versamento della quota associativa di iscrizione entro il termine assegnato.
L’iscrizione decorre dal giorno dell’accettazione della domanda.
L’iscrizione all’Associazione oltre all’osservanza del presente statuto, comporta i seguenti obblighi:

a) L’osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi federali nei limiti delle loro attribuzioni;

b) La comunicazione di tutti i dati statistici e delle notizie che l’Associazione ritenesse utili al conseguimento degli scopi sociali;

c) La corresponsione puntuale dei contributi di cui all’articolo 6.

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

- per recesso;

- per esclusione.

Un Associato può recedere dall’Associazione, da comunicarsi per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo, che ne prende atto, sei mesi prima dell'inizio del nuovo esercizio.
L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo quando:

- si verifichino fatti che contrastino con gli scopi della Associazione;

- siano state accertate persistenti violazioni degli obblighi statutari da parte dell'associato;

- per morosità.

Art. 6 – Quote associative

Gli associati sono tenuti a corrispondere all’Associazione i seguenti contributi associativi stabiliti dal Consiglio Direttivo;

- una quota di iscrizione;

- un contributo annuo fisso con quote uguali per tutti, ma differenziate per Soggetti responsabili di Patti Territoriali finanziati e non, Responsabili unici dei Contratti d’Area, Provincie, Comuni, Consorzi per le Aree di Sviluppo  Industriale e Nuclei Industrializzazione.

Nell’anno di iscrizione, il contributo è dovuto per intero se l’iscrizione avviene entro il 30 giugno e per la metà se la stessa avviene nel secondo semestre.
Il contributo annuo dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun esercizio.

Art. 7 - Organi della Associazione

Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea degli Associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- le Commissioni;

- il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 8 - L’Assemblea

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all’anno:

- entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo;

- entro il 31 Dicembre di ciascun anno per l’approvazione del budget di previsione per l’esercizio successivo.

Il Presidente è tenuto a convocare entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, l’Assemblea ogni qualvolta gli associati, rappresentanti almeno un quinto del numero complessivo, ne facciano richiesta a mezzo lettera raccomandata indicante gli argomenti da trattare.
La convocazione dell’assemblea – con indicazione del giorno, del luogo, dell’ora e delle materie da trattare – deve essere fatta con invito scritto e spedito a mezzo raccomandata, fax o e-mail, non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza; nell’avviso può essere fissato altro giorno per la eventuale seconda convocazione.
L’Assemblea normalmente ha luogo nella sede sociale, ma il Consiglio Direttivo può stabilire anche altrove il luogo, dell’adunanza, purchè in Italia.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
L’esercizio del diritto di voto è sospeso se l'associato non sia in regola col pagamento della quota associativa.
Gli enti stanno in Assemblea in persona del rispettivo legale rappresentante o suo delegato.
Possono intervenire all’Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro degli associati almeno sette giorni prima dell’adunanza e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.
Ogni associato che ha diritto di intervenire all’Assemblea ha la possibilità di farsi rappresentare; la rappresentanza, che può essere conferita soltanto per singole assemblee, ha effetto sia in prima che in seconda convocazione.
Deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dall’Associazione.
Il diritto di intervento all’Assemblea anche in presenza di delega, deve essere constatato e riconosciuto dal Presidente dell’Assemblea stessa.
L’Assemblea straordinaria, da convocarsi almeno otto giorni prima della riunione, delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli Associati ed in seconda con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno la metà più uno degli associati.
Le spese per la partecipazione dei rappresentanti degli associati alle Assemblee sono a carico dei rispettivi Enti.

Art.9 – Funzionamento dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione  o, in caso di assenza ed impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dall’altro Vicepresidente, qualora nominati dal Consiglio Direttivo.
Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea, anche totalitaria, da un altro Associato mediante delega scritta, ai sensi del c.c., ma nessun Associato può avere più di quattro deleghe.
Gli Associati che alla data dell’Assemblea  non risultino in regola con il pagamento dei contributi richiesti e disciplinati dal presente Statuto, non hanno diritto al voto.
L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza del 51% (cinquantuno per cento) degli Associati aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.
E' ammessa la possibilità che le assemblee degli associati si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul libro.
Le deliberazioni tanto in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere prese a voto palese, mentre le nomine delle cariche associative sono assunte per acclamazione o per scheda segreta.

All’Assemblea  spetta:

a) deliberare le eventuali modifiche dello Statuto;

b) approvare ogni anno, entro il 30 giugno, il conto consuntivo, ed entro il 31 Dicembre il
bilancio preventivo per l’anno successivo;

c) determinare le linee di indirizzo per l’azione dell’Associazione  su proposta del Consiglio Direttivo;

d) eleggere: il Consiglio Direttivo e se costituito il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) decidere sui ricorsi relativi all’ammissione e all’esclusione di associati;

f) deliberare la scioglimento dell’Associazione, nominare i liquidatori e la destinazione delle attività patrimoniali;

g) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato dallo statuto.

Le Assemblee in cui vengono adottate le deliberazioni per le modifiche di Statuto o per lo scioglimento della Associazione dovranno essere presenziate da un Notaio, il quale ne redigerà verbale a termini di legge.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero dispari di componenti con un massimo di 21 (ventuno) e dura in carica 24 (ventiquattro) mesi, tutti rieleggibili.
I membri del Consiglio Direttivo devono rappresentare:

- i Soggetti Responsabili dei Patti Territoriali già finanziati;

- i Responsabili Unici dei Contratti d’area, già finanziati;

- le società di gestione degli strumenti di programmazione negoziata, qualora aderenti all'associazione;

- le Provincie e i Comuni, qualora aderenti all'associazione;

- Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale qualora aderenti all’Associazione;

- Consorzi per i Nuclei di Industrializzazione qualora aderenti all’Associazione.

Un membro rappresenterà i Patti Territoriali ed i Contratti d’area non ancora approvati.
I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti nel rispetto della territorialità e della tipologia dello strumento di programmazione ed in relazione alla rappresentatività di settore.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne venga fatta richiesta da un terzo dei suoi membri. Il Consiglio potrà svolgersi anche tramite video-audio conferenza.
Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo di lettera raccomandata o fax, spedita otto giorni prima della riunione. L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonchè la specifica degli argomenti da trattare.
In caso di urgenza può essere convocata a mezzo telegramma o fax spedito almeno tre giorni prima della riunione, con le stesse formalità di cui al comma precedente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno la metà dei Componenti il Consiglio medesimo.
E' ammessa la possibilità che il Consiglio Direttivo si tenga per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul libro.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto a voto, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. I membri del Consiglio Direttivo  che, senza giustificazione motivata, non intervengono alle riunioni per due volte consecutive, decadono automaticamente dalla carica. Essi saranno sostituiti nella prima Assemblea, il Consiglio potrà se necessario procedere ad una convocazione urgente della stessa.

Art. 11 – Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta l’ordinaria e la straordinaria amministrazione della Associazione in conformità agli indirizzi adottati dall’Assemblea. In particolare spetta:

a) eleggere il Presidente;

b) eleggere i Presidenti e nominare i componenti delle Commissioni Tecniche;

c) nominare, una segreteria tecnica operativa ed un  Segretario generale su proposta del Presidente pro tempore;

d) deliberare sulle domande di iscrizione, nonchè sulla decadenza od esclusione dall’Associazione;

e) deliberare sulle questioni attinenti all’attività associativa, secondo le direttive stabilite dall’Assemblea;

f) predisporre e deliberare lo schema dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’esame dell’Assemblea;

g) determinare le quote associative di cui all’art 6 del presente Statuto;

h) provvedere alla nomina e designazione dei rappresentanti della Associazione in tutti i Consigli, Commissioni, Enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista.

Art.12 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dura in carica 12 (dodici) mesi. Può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.
Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti. Presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio; cura l’esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari; ha la firma e la rappresentanza legale nei confronti dei terzi ed in giudizio, assume i provvedimenti in via d’urgenza con obbligo di sottoporli all’esame del primo Consiglio successivo.

Art.13 Collegio dei Revisori dei Conti

Qualora l’Assemblea ritenesse opportuno nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, sarà composto da tre membri effettivi di cui almeno uno iscritto all’Albo dei revisori dei contabili e da due supplenti di cui uno iscritto all’albo dei Revisori.
I Componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Per tutto il resto saranno osservate le disposizioni degli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

Art.14 – Esercizio sociale e risorse finanziarie

Alle spese occorrenti per il normale svolgimento dell’attività federale si provvede con:
le quote associative, eventuali quote straordinarie versate dagli associati, sovvenzioni, contributi, elargizioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche e di enti pubblici e privati interessati all’attività dell’Associazione, nonchè da proventi ottenuti da iniziative e/o progetti promossi dall’Associazione.
L’esercizio finanziario dell’Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.15 – Scioglimento

Qualora l’Assemblea deliberasse lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea stessa nominerà un Collegio di liquidatori, composto da non meno di tre membri, determinandone i poteri.
L’Assemblea Generale determinerà altresì la destinazione delle attività nette patrimoniali.
Alla liquidazione dell’Associazione si applicheranno le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

Art.16 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute.".
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che, presente l'assemblea, ho letto al comparente il quale, da me interpellato,  lo dichiara conforme alla sua volontà e lo sottoscrive in calce ed a margine con me Notaio.
Scritto in parte a macchina, con nastro indelebile, a norma di legge, da persona di mia fiducia, ed in parte a mano da me Notaio, occupa venti pagine e sin qui della ventunesima di sei fogli di carta resi legali.

 

Carmine Giuseppe Talarico
Marina FANFANI Notaio

 









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Pubblicato su: 2005-08-12 (4809 letture)

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